(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 34/I-II del 23 agosto 2016) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 829 del 26 luglio 2016: Emana il seguente regolamento: Art. 1 1. Il comma 2 dell'art. 34 del decreto del Presidente della Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e' cosi' sostituito: «2. Il gelato artigianale e le relative miscele si caratterizzano per l'impiego prevalente di materie prime fresche e genuine nella loro preparazione. Le materie prime utilizzate nella preparazione delle miscele sono costituite prevalentemente da latte e dai suoi derivati, da uova, frutta e zuccheri esclusivamente naturali.»