(Pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale della  Regione  Trentino-Alto
                Adige n. 34/I-II del 23 agosto 2016) 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
  Vista la deliberazione della  Giunta  provinciale  n.  829  del  26
luglio 2016: 
 
                                Emana 
 
  il seguente regolamento: 
                               Art. 1 
  1. Il comma  2  dell'art.  34  del  decreto  del  Presidente  della
Provincia 19 maggio 2009, n. 27, e' cosi' sostituito: 
  «2. Il gelato artigianale e le relative miscele  si  caratterizzano
per l'impiego prevalente di materie prime  fresche  e  genuine  nella
loro preparazione. Le materie  prime  utilizzate  nella  preparazione
delle miscele sono costituite prevalentemente da  latte  e  dai  suoi
derivati, da uova, frutta e zuccheri esclusivamente naturali.»